(Pubblicata  nel  suppl.  straord.  n.  n. 17 al Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce alle associazioni
ornitologiche  regionali  il ruolo di strumenti di base per la tutela
dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale.
    2. Tale ruolo si estrinseca in particolare attraverso le seguenti
iniziative:
      a) a  carattere  associativo  per l'allevamento e la cura degli
uccelli  migratori  e  stanziali e per il miglioramento delle razze e
delle varieta' per le specie realizzate in cattivita';
      b) di   carattere  culturale,  ricreativo  e  sociale,  nonche'
concernenti  l'organizzazione  di  manifestazioni ornitologiche sia a
carattere   locale   o   regionale,   sia  a  carattere  nazionale  o
internazionale;
      c) di  sensibilizzazione  e  informazione  educativa volte alla
conservazione  delle  specie ornitiche, specialmente quelle in via di
estinzione o utili all'agricoltura;
      d) volte  alla  conoscenza  delle  specie  ornitiche e del loro
habitat   naturale  e  per  la  diffusione  di  corretti  sistemi  di
allevamento e cura.