(Pubblicata nel suppl. straord. n. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce alle associazioni ornitologiche regionali il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale. 2. Tale ruolo si estrinseca in particolare attraverso le seguenti iniziative: a) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varieta' per le specie realizzate in cattivita'; b) di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonche' concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale; c) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura; d) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.